Statuto dell'Associazione HL7 Italia

 

Art. 1 Costituzione dell’Associazione

Viene costituita un’associazione senza scopo di lucro denominata “HL7 ITALIA”.

Art. 2 Sede dell’Associazione

La sede legale e centrale dell’Associazione è in Roma.
Per esigenze amministrative ed operative potranno essere istituiti altri uffici secondari nel territorio nazionale e all’estero.

Art. 3 Scopo dell’Associazione

Lo scopo dell’associazione HL7 ITALIA è fornire il punto di riferimento per l’Italia riguardo all’adattamento, allo sviluppo e alla diffusione dello standard HL7 nel settore dell’informatica sanitaria, secondo le regole e i vincoli definiti da HL7 per le sezioni nazionali (“National Affiliates”).
HL7 Italia collaborerà con altre sezioni nazionali di HL7 allo sviluppo dello standard HL7 e stabilirà legami con le altre organizzazioni coinvolte nei processi di normazione affinché si possa ottenere la massima sinergia e coerenza nel settore.

Art. 4 Attività dell’Associazione

L’Associazione potrà condurre ogni attività atta a raggiungere gli scopi sociali ed in particolare le seguenti attività, da intendersi come mera esemplificazione non esaustiva:
[A] Attività di Normazione
adattare lo standard HL7 ai contesti nazionali e regionali, secondo le regole e i vincoli definiti da HL7 per le sezioni nazionali;
sviluppare supplementi nazionali allo standard HL7, secondo le regole e i vincoli definiti da HL7 per le sezioni nazionali;
contribuire alla registrazione di sistemi di codifica nazionali o regionali, secondo le modalità definite da HL7;
contribuire alla registrazione di “templates” (data sets e altri tipi di vincoli rispetto allo standard generico HL7), secondo le modalità definite da HL7;
stabilire un rapporto stabile con altri organismi di standardizzazione nazionali ed internazionali;
fornire risposte a quesiti specifici che riguardano la normazione in generale ed HL7 in particolare;
[B] Attività di promozione e sviluppo
Rappresentare l’associazione e promuoverne le attività presso enti, aziende ed istituzioni internazionali, nazionali, regionali e locali, anche attraverso l’organizzazione e/o la partecipazione a convegni, eventi, dimostrazioni, workshop e pubblicazioni a mezzo stampa o media elettronici;
[C] Attività di monitoraggio
raccogliere sistematicamente informazioni su prodotti, tecnologie, progetti ed iniziative che riguardano la normazione in generale ed HL7 in particolare;
monitorare l’andamento delle esperienze in atto sulla standardizzazione per l’informatica in sanità, ed in particolare la diffusione dello standard HL7;
[D] Attività di certificazione
avviare, assistere e coordinare la stesura di linee guida per la creazione di sistemi di valutazione e misura che possano essere utilizzati per produrre certificazioni di qualità e di aderenza allo standard HL7;
certificare l’aderenza di applicazioni, sistemi, servizi, strumenti di sviluppo allo standard HL7;
[E] Attività di formazione e consulenza
progettare lezioni e corsi riguardanti la normazione in generale ed HL7 in particolare;
realizzare materiale formativo, sia su supporto cartaceo che per formazione a distanza e altri eventuali modalità;
somministrare tutorial, corsi in presenza e a distanza, seminari, workshop per formare o aggiornare sia specialisti del settore che tutor per formazione a distanza integrata;
valutare la preparazione tecnica sullo standard HL7 di diverse figure professionali e fornire certificati che attestino tale preparazione;
[F] Ricerca e Progetti
contribuire a progettare, avviare e gestire studi, progetti di ricerca, iniziative ed esperienze che richiedano l’utilizzo degli standard in generale, e di HL7 in particolare;

Art. 5 Soci

I Soci si dividono in soci ordinari e onorari. Possono essere soci sia persone fisiche che giuridiche.
Possono iscriversi all’Associazione, in qualità di soci ORDINARI, tutti coloro che sono interessati a favorire l’attuazione degli scopi dell’associazione. L’iscrizione dei soci ORDINARI deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.
Possono essere invitati, da parte del Consiglio Direttivo, a far parte dell’Associazione in qualità di membri ONORARI, senza diritto di voto, coloro che si siano particolarmente distinti per il loro contributo agli scopi dell’Associazione. I membri onorari sono esentati dall’obbligo di versare la quota associativa.

Art. 6 Pagamento della quota associativa

I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, stabilita dall’Assemblea dei Soci su proposta annuale del Consiglio Direttivo.
La quota associativa può essere differenziata sia per persone fisiche e giuridiche, sia in funzione di altri parametri. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di esentare temporaneamente un socio dal pagamento della quota annuale. In tal caso il socio non avrà diritto di voto in assemblea.
L’iscrizione di un nuovo socio ordinario diventerà effettiva dopo il pagamento della quota associativa annuale se prevista.
Il socio che non provveda al rinnovo della quota associativa annuale entro il 28 febbraio di ogni anno verrà dichiarato decaduto dalla qualifica di socio.

Art. 7 Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:
  1. quote associative annuali;
  2. contributi o donazioni di Enti Pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche per il finanziamento di attività concordate per l’attuazione degli scopi associativi;
  3. proventi straordinari ottenuti attraverso l’attività dell’associazione, quali a titolo di esempio, diritti di autore, corrispettivi per ricerche, consulenze, partecipazione ad iniziative di carattere scientifico, beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo, pervengano all’Associazione;
  4. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione può riconoscere ai singoli soci che operino in attività finalizzate agli scopi sociali un gettone di indennità per vacazione.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei Soci il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 8 Organi

Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Tecnico Strategico.
[A] Assemblea dei Soci
approva il bilancio, nomina il Consiglio Direttivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione. Ogni socio, persona fisica e giuridica, ha diritto a nessuno, uno o più voti secondo quanto stabilito dal regolamento. I soci individuali con rapporto di lavoro dipendente ad organizzazioni iscritte non hanno diritto di voto.
L’Assemblea dei Soci può essere convocata per via telematica e tenersi per via telematica secondo le modalità definite dal regolamento. L’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei voti esprimibili dai soci. Ciascun socio può esprimere una sola delega.
L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo e in accordo con le regole e i vincoli stabiliti da HL7 per le sezioni nazionali, approva il regolamento dell’associazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti esprimibili dai partecipanti.
[B] Consiglio Direttivo
È composto da 5 membri:
  • Presidente con delega ai rapporti istituzionali ed all’attività di promozione e sviluppo dell’associazione.
  • Segretario con delega alle attività di reclutamento nuovi soci, gestione operativa ed attività di monitoraggio
  • Tesoriere con delega alle attività di amministrazione, ricerca e progetti
  • Responsabile Tecnico con delega alle attività di normazione e certificazione
  • Responsabile Education e Servizi con delega alle attività di formazione e consulenza
Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione, sotto il controllo dell’Assemblea dei Soci.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci, durano in carica di norma tre anni e non possono assumere lo stesso ruolo (i.e. presidente, tesoriere,..) per più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o sopraggiunta indisponibilità di un consigliere si procederà con una nuova elezione del consigliere dimissionario. In caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo si considererà dimissionario in toto e si procederà ad una nuova elezione dell’intero Consiglio Direttivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo di norma sono pubbliche, e possono avvenire anche per via telematica.
Non possono essere nominati più membri del Consiglio Direttivo appartenenti alla stessa organizzazione.
[C] Comitato Tecnico Strategico
È composto da un numero dispari di persone ed include il Responsabile Tecnico del Consiglio Direttivo ed i coordinatori di ogni Gruppo di Lavoro di Dominio attivato.
Non possono essere nominati più membri del Comitato Tecnico Strategico appartenenti alla stessa organizzazione.
L’istituzione e la chiusura di un Gruppo di Lavoro di Dominio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato Tecnico Strategico.
[D] Gruppo di Lavoro di Dominio
Un Gruppo di Lavoro di Dominio è composto da tuttti i membri di HL7 Italia secondo quanto previsto dal regolamento che dichiarano interesse per uno specifico dominio. Costituisce l’ambito primario di discussione dello specifico Dominio ed è guidato da due coordinatori non appartenenti alla stessa organizzazione.
I Gruppi di Lavoro di Dominio operano attraverso la costituzione di Gruppi di Progetto che devono essere approvati dal Comitato Tecnico Strategico e dal Consiglio Direttivo come specificato dal Regolamento.
[I Gruppi di Lavoro di Dominio ora in essere sono quello sulla versione 2 e quello sulla versione 3. (GdLD non piu' attivi: vedi Regolamento)]

Art. 9 Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci con maggioranza dei quattro quinti dei voti esprimibili dai partecipanti.
L’Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento per qualunque causa decide anche la destinazione del patrimonio dell’associazione, che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

Art. 10 Riferimento alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile e delle altre leggi speciali in quanto applicabili.